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FAQ ECM

Chi è soggetto all’obbligo ECM? Quando inizia l’obbligo?

Si deve prendere come riferimento il paragrafo 1.2 (Destinatari e decorrenza dell’obbligo formativo) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente.

L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine.

Per le professioni il cui esercizio non era precedentemente subordinato all’iscrizione ad Ordini, l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante.

Da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo. A tal fine, il debito formativo viene calcolato suddividendo per tre il numero di crediti previsti per l’assolvimento dell’obbligo formativo triennale, al netto di esoneri ed esenzioni, e moltiplicando il risultato per il numero degli anni residui del triennio formativo in corso.

Quale data devo indicare per la decorrenza dell'obbligo formativo nel portale CoGeAPS?

Il Co.Ge.A.P.S. ha sviluppato nel portale una nuova funzione, a supporto delle Professioni
precedentemente non ordinate e coinvolte dal riordino previsto dalla Legge 3/2018, che possano aver avuto difficoltà a definire l’elenco dei professionisti nei confronti dei quali preesisteva l’obbligo di formazione Continua ECM, perché esercitanti la professione già in precedenza all’iscrizione all’Ordine.
La funzione sviluppata è attiva dal 24/08/2020 sul portale Co.Ge.A.P.S. solo per i Professionisti interessati dalla Legge 3/2018, e iscritti negli anni 2018 e 2019. Tale funzione consente su base volontaria ai professionisti che svolgevano precedentemente attività sanitaria, di indicare l’anno di inizio dell’attiva professionale. Ovviamente, la compilazione della funzione non modificherà nulla del calcolo dell’obbligo formativo, e pertanto può anche essere ignorata dai professionisti che si sono iscritti all’ordine nel 2018-19 in seguito al conseguimento del titolo abilitante, ma è di funzionale solo per quei professionisti che intendono dichiarare che esercitavano la professione negli anni precedenti l’obbligo di iscrizione.
L’eventuale non compilazione del dato di inizio attività non preclude la possibilità, in futuro,
di inserimento del dato e/o calcolo della certificabilità per il triennio 2017-2019 con i dati attualmente presenti nella banca dati Co.Ge.A.P.S.
Basandosi sulla nuova data inserita, fornita volontariamente dall’utente, il sistema informatico
del portale Co.Ge.A.P.S. quindi ricalcola l’obbligo formativo ECM, a partire dall’anno successivo a quello eventualmente indicato. Vi ricordiamo comunque che la certificazione, e di conseguenza il calcolo dell’obbligo formativo triennale, sono calcolabili solo a partire dal triennio 2011-2013, in quanto i trienni precedenti afferiscono al periodo sperimentale, e non sono soggetti al calcolo dell’obbligo, né alla certificazione.

Quanti crediti bisogna acquisire? Ci sono dei vincoli sull’acquisizione (ad es. limiti sui corsi FAD, massimi e minimi annuali, etc.)?

L’obbligo formativo è triennale, viene stabilito con deliberazione della CNFC ed è, per il triennio in corso, pari a 150 crediti formativi. La cadenza dei trienni è identica per tutti i professionisti sanitari. Non ci sono vincoli né sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni né sulle tipologie formative utilizzabili (RES, FSC, FAD, blended).

Il professionista deve però assolvere in qualità di discente di eventi erogati da provider accreditati ECM almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale.

Altre limitazioni:

  • Eventi ai quali il professionista partecipa come reclutato: il numero di crediti acquisiti mediante questi eventi non può eccedere un terzo del fabbisogno triennale complessivo
  • Autoformazione: i crediti acquisiti per autoformazione non possono eccedere il 20% del fabbisogno triennale complessivo.

Come posso controllare i miei crediti?

L’anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita dal Co.Ge.A.P.S., l’ente preposto alla certificazione dei crediti ECM. È possibile iscriversi all’anagrafe Co.Ge.A.P.S. tramite il portale http://www.cogeaps.it.

Quali sono le tipologie di esonero e di esenzione previste dalle normative ECM?

Per gli esoneri si deve prendere come riferimento il paragrafo 4.1 (Esoneri) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario:

L’esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Manuale e costituisce una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale.

La frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari dà diritto all’esonero dalla formazione ECM. La durata dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. L’esonero non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale.

La misura dell’esonero dall’obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista (Allegato IX) ai seguenti corsi e nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero:

  • laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU;
  • corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
  • corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  • corso di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi;
  • corsi per il rilascio dell’attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996 n. 686 e s.m.i.;
  • corsi relativi all’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia previsti dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i “Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti”.

I corsi universitari diversi da quelli precedentemente indicati, nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, che richiedano una frequenza di almeno un anno solare e attribuiscano almeno 60 CFU/anno, danno luogo ad una riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo del triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza.

La durata dell’esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario. Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l’esonero è attribuito all’anno di maggior frequenza. Al professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l’anno di attribuzione dell’esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’esonero.

La misura dell’esonero, nei casi non precedentemente indicati, è calcolata in 1 credito ECM ogni 3 ore di frequenza, dichiarata o autocertificata, nell’ambito di corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero. L’esonero non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

La CNFC valuta le istanze di esonero non previste dal presente paragrafo (Allegato XI), applicando, le misure medesime di calcolo di cui sopra.

 

Per le esenzioni si deve prendere come riferimento il paragrafo 4.2 (Esenzioni) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario:

L’esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Manuale (Allegato X) e costituiscono una riduzione dell’obbligo formativo triennale le fattispecie di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata, di seguito indicate:

  1. congedo maternità e paternità (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
  2. congedo parentale e congedo per malattia del figlio (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
  3. congedo per adozione e affidamento preadottivo (d.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
  4. aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
  5. congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i.);
  6. aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
  7. permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
  8. assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
  9. richiamo alle armi come previsto dal Decr.Lgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; partecipazione a missioni all’estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;
  10. aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale (art.3 bis, comma 11 d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
  11. aspettativa per cariche pubbliche elettive (d.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
  12. aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco / aspettativa per motivi sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
  13. professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all’estero;
  14. congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992);
  15. professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale.

 

Ai professionisti sanitari non dipendenti da strutture pubbliche/private sono assimilabili i medesimi istituti di cui sopra laddove applicabili.

L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata. Il calcolo dell’esenzione ove coincidente con l’anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo. L’esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

La CNFC valuta le ipotesi di esenzione non previste dal presente paragrafo (Allegato XI). I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM. Nel sistema anagrafico COGEAPS, l’esenzione è attribuita al medesimo periodo di sospensione dell’attività professionale di cui all’istanza presentata dal professionista (ad es. al professionista che sospenda l’attività professionale nel mese x dell’anno y, non saranno conteggiati, a fini certificativi, i crediti ECM eventualmente acquisiti in quel periodo).

Come funziona il portale COGEAPS ? quali sono le funzioni principali?

 La progettazione, l’aggiornamento del dossier formativo individuale costituisce un processo fondamentale nel lavoro di ogni professionista  sanitario. Ognuno deve provvedere in autonomia, tramite l’iscrizione al portale nazionale Co.Ge.A.P.S. e mediante l’utilizzo dei numerosi strumenti disponibili, tra cui le attività di formazione individuale, di tutoraggio individuale e di ricerca .
si allega un vademecun esemplificativo che raggruppa  le funzioni principali , si ringrazia il coordinamento della regione Lombardia per la concessione.

A chi compete la certificazione dei crediti formativi acquisiti?

La certificazione compete esclusivamente all’Ordine di appartenenza del partecipante all’evento. Spetta al Provider inviare i dati al COGEAPS che li rende disponibili alle suddette istituzioni per la certificazione.

Che differenza c’è tra i crediti acquisiti da Provider accreditati a livello nazionale e da Provider accreditati a livello regionale?

I provider accreditati a livello nazionale, così come quelli accreditati a livello regionale erogano crediti ECM validi per l’assolvimento del debito formativo. Non c’è differenza dal punto di vista del professionista sanitario.

Cos’è il Dossier Formativo? Come si realizza?

Si deve prendere come riferimento l’articolo 29 (Dossier formativo) dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – La formazione continua nel settore “Salute” del 2 febbraio 2017:

  • Il dossier formativo è espressione della programmazione dell’aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione, al profilo di competenze nell’esercizio professionale quotidiano. Il dossier formativo deve rispondere a quanto atteso dalla propria organizzazione di appartenenza e di riferimento e/o alla coerenza degli interventi formativi anche rispetto al profilo di sviluppo individuale desiderato. Costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione sia come singolo sia come soggetto che opera all’interno di gruppi professionali.
  • Nella programmazione del dossier formativo si individuano i bisogni formativi da soddisfare per ogni macroarea.
  • La Commissione nazionale stabilisce i termini e le modalità per la realizzazione del dossier formativo.
  • Il dossier formativo è strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e contribuisce ad indirizzare e qualificare l’offerta formativa da parte dei provider.

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina dedicata sul sito Agenas (Video del Dossier Formativo e Guide per l’Utente)

Che cos’è la formazione individuale?

Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le attività formative non erogate da provider accreditati ECM, e possono consistere in: attività di ricerca scientifica, tutoraggio individuale, attività di formazione individuale all’estero e autoformazione.

Per maggiori dettagli è possibile consultare il Capitolo 3 (Formazione individuale) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

Quanti crediti si possono acquisire tramite le attività di formazione individuale?

È necessario tenere presente che per il triennio 2017/2019 i crediti maturabili tramite le attività di formazione individuale (pubblicazioni scientifiche, ricerca, tutoraggio individuale, autoformazione e formazione individuale all’estero) NON possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale (Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario – §3.1 – Attività formative non erogate da provider), fermo restando il limite del 20% per l’autoformazione. (Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario – §3.5 – Autoformazione).

Ad esempio, per il triennio 2017/2019, se il fabbisogno formativo è di 150 crediti il limite per l’autoformazione è di 30 crediti, se il fabbisogno formativo è di 135 crediti il limite per l’autoformazione è di 27 crediti, se il fabbisogno formativo è di 120 crediti il limite per l’autoformazione è di 24 crediti.

Le pubblicazioni scientifiche danno diritto a crediti ECM?

Sì, sono una tipologia di formazione individuale, secondo quanto stabilito al paragrafo 3.2.1 (Pubblicazioni scientifiche) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario: “I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science / Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:

  • 3 crediti (se primo nome e/o ultimo nome)
  • 1 credito (altro nome)

La frequenza di un evento all'estero non accreditato in Italia, da crediti validi nel sistema nazionale?

Per gli eventi non accreditati in Italia è possibile fare richiesta di riconoscimento dei crediti secondo quanto stabilito al paragrafo 3.4 (Formazione individuale all’estero) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

Quanti crediti vengono riconosciuti ai professionisti sanitari che partecipano ad un evento di un provider accreditato nel sistema ECM, per un evento che si svolge all’estero?

Ad un evento che si svolge all’estero, accreditato dalla Commissione nazionale ed erogato da un provider ECM, vengono riconosciuti ai professionisti sanitari il 100% dei crediti.

Quanti crediti vengono riconosciuti ad un evento erogato all’estero presso enti esteri NON inseriti nella suddetta Lista LEEF?

Secondo quanto previsto dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario al §3.4.2 (Formazione individuale svolta all’estero presso enti non inseriti nella LEEF) per tali eventi si applica la riduzione del 50% dei crediti conseguiti, che non potranno superare, quindi, il numero di 25 per singolo evento.

Ad esempio: un evento che riconosce 30 crediti che viene erogato all’estero da un ente estero NON presente nella lista LEEF avrà un riconoscimento di 15 crediti, un evento che riconosce 50 crediti che viene erogato all’estero da un ente estero NON presente nella lista LEEF avrà un riconoscimento di 25 crediti.

Paragrafo 3.4.2.: “Le attività di formazione individuale svolte all’estero, nell’ambito di un programma di formazione professionale continua straniero, presso enti non inseriti nella LEEF, in uno dei paesi stranieri inseriti nella Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua che indica i paesi stranieri dove è possibile svolgere attività di formazione individuale, danno diritto al riconoscimento di crediti formativi nei seguenti limiti:

  • nel caso in cui nella documentazione prodotta dal professionista sanitario sia indicato solo il numero dei crediti formativi conseguiti all’estero e non il numero delle ore, si applica la riduzione del 50% dei crediti fino, in ogni caso, ad un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento;
  • nel caso in cui non sia indicato il numero dei crediti ma siano indicate le ore di formazione, si applica il criterio di un credito ECM per ogni ora di formazione, per poi riconoscere il 50% dei crediti risultanti fino, in ogni caso, ad un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento;
  • nel caso in cui siano riportate entrambe le informazioni (numero dei crediti e numero delle ore di formazione), si applica il criterio delle ore (come da punto b);
  • nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista non siano riportate né le informazioni del numero dei crediti né del numero delle ore di formazione non è possibile attribuire crediti formativi.

Ad oggi, i paesi stranieri individuati dalla CNFC, su indicazione della Sezione V, sono quelli della Delibera in materia di Attività ECM svolte all’estero del 25/10/2018 (Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Giappone, India, Indonesia, Israele, Messico, Regno Unito, Repubblica di San Marino, Russia, Singapore, Stati Uniti, Sudafrica, Svizzera, Turchia e i 28 paesi aderenti all’Unione Europea).

La data di entrata in vigore del 1 gennaio 2019 del "Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario", si applica alla data di presentazione delle istanze o al periodo di riferimento dell’istanza presentata?

Tutte le istanze che verranno presentate successivamente al 1 gennaio 2019, se riferite ad un periodo precedente alla data di entrata in vigore, vedranno applicato il criterio ritenuto maggiormente favorevole al professionista sanitario.

𝗖𝗼.𝗚𝗲.𝗔.𝗣.𝗦. - 𝗮𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗮 𝗺𝗲𝘇𝘇𝗼 𝗦𝗣𝗜𝗗

 Informiamo che il Co.Ge.A.P.S ( Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie)  ha attivato l’accesso al portale tramite sistema di identificazione SPID.
COGEAPS ha la gestione della  banca dati Nazionale dei crediti ECM acquisiti dai professionisti della Salute  : https://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot
 I Professionisti Sanitari in possesso dell’identità digitale potranno accedere all’area riservata del Consorzio tramite SPID e/o Carta d’identità Elettronica.
Per garantire la funzionalità del sistema e in modo da consentire l’accesso ai Professionisti Sanitari non ancora in possesso di sistemi di identificazione digitale, il Co.Ge.A.P.S. manterrà attiva anche la modalità di accesso attualmente in uso tramite login (username e password) 𝗳𝗶𝗻𝗼 𝗮𝗹 𝟯𝟬 𝗴𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟭. 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑎, 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑒, 𝑜𝑐𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎̀ 𝑑𝑜𝑡𝑎𝑟𝑠𝑖 𝑑𝑖 𝑆𝑃𝐼𝐷 𝑜 𝐶𝐼𝐸.

Gli iscritti agli elenchi speciali a esaurimento sono tenuti ad adempiere a quanto richiesto dal programma nazionale di ECM?

Riguardo la “sottoposizione all’obbligo in materia di formazione continua in medicina gli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui all’art. 1 del DM 9 agosto 2019, a partire dal 01/01/2023” è precisato che, per i suddetti professionisti, l’obbligo ECM decorre dal prossimo triennio 2023-2025.
Leggi la circolare22/2022 sulle principali novità ECM  a seguito   le deliberazioni in materia di Educazione continua in medicina approvate dalla Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC) nel corso della riunione del 24 marzo 2022 e pubblicate sul sito AgeNaS in data 21 aprile 2022.

Cosa succede se non completo l'obbligo formativo ECM ?

La legge 214/200,   ribadita dalla legge Lorenzin 3/2017 e, prima ancora, il decreto legislativo 138 del 2011,   stabiliscono che: “La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale”.
Un illecito disciplinare preclude la progressione di carriera e l’accesso a concorsi per direttore di struttura.

 
Alcune ipotesi di cosa rischia chi evade l’obbligo Ecm:

Accreditamenti sanitari :

Chi lavora da dipendente o da titolare in ambito privato non può dimostrare di aver assolto l’obbligo annuale e di conseguenza può mettere a rischio la propria o altrui azienda.

Certificazioni per la qualità

Le istituzioni sanitarie private più qualificate sono in genere certificate per la Qualità da Istituti nazionali ad hoc. Tali istituti metteranno a verbale questa “non conformità” rimettendo in discussione il rinnovo annuale della Certificazione della Qualità.

Cause risarcitorie

In una causa di risarcimento per colpa il professionista finirebbe per soccombere in tribunale in quanto il collegio giudicante non può che dare torto a chi compie un illecito disciplinare nel corso dell’attività.

Dove trovo il mio numero di iscrizione all'albo/ elenco speciale ?

l numero di iscrzione è sempre disponibile on line sulla paittaforma nazionale  al sito https://webiscritti.tsrmweb.it/public/ricercaiscritti.aspx

Cosa significa il temine ultimo per regolarizzare il fabbisogno formativo ECM dei trienni 2014-2016 e 2017-2019?

La Commissione nazionale per la formazione continua, nelle delibere del 15 dicembre2021, ha indicato il 30 giugno 2022 il termine ultimo per regolarizzare il fabbisogno formativo ECM dei trienni 2014-2016 e 2017-2019, per quei professionisti che abbiano scelto la decorrenza dell’obbligo ECM anteriormente all’iscrizione all’albo.

Lo spostamento di tali crediti può essere esercitato autonomamente dal professionista, entro e non oltre la data del 30 giugno 2022 per i crediti acquisiti entro il 31 dicembre 2021, accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del portale CoGeAPS, oppure attraverso l’App CoGeAPS scaricata sul proprio cellulare, mediante SPID.

Riguardo alla possibilità dello spostamento dei crediti, si precisa che successivamente all’avvenuta certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di formazione ECM da parte di CoGeAPS, potranno essere utilizzati solo i crediti acquisiti in eccedenza.

La segnalazione di partecipazioni non trasmesse dai Provider e ancora mancanti sul portarle CoGeAPS può essere effettuato, dai professionisti sanitari, solo una volta decorso il termine di 90 giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider.

Il regolamento di riferimento è il il par. 3.7 del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario” (link )

Come posso spostare i crediti ECM del triennio precedente?

Il Co.Ge.A.P.S. ha pubblicato la guida utente per la funzionalità di spostamento dei crediti ECM per il recupero di un eventuale debito formativo del triennio precedente.

Per i professionisti che abbiano conseguito crediti in eccedenza nel triennio 2017-2019 e ne abbiano carenza nel triennio 2014-2016 l’operazione di spostamento sarà effettuata d’ufficio dal CoGeAPS.

Come stabilito dal Manuale del Professionista Sanitario, è stato consento ai professionisti sanitari di completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014–2016 con crediti ECM conseguiti entro il 31/12/2019, e il conseguimento dei crediti del triennio 2017-2019 con crediti conseguiti nel triennio corrente (fino al 31/12/2021).

La guida è disponibile a questa pagina, insieme alle altre guide utente per i crediti individuali.

Cosa significa estensione di un anno del triennio 2020-2022 ECM ?

Un emendamento del decreto Milleproroghe ha disposto la proroga di un anno del termine per l’acquisizione dei crediti ECM relativi al triennio 2020-2022.

Per i professionisti sanitari che devono regolarizzare la propria posizione per il triennio 2020-2022, è stata data la possibilità di maturare i crediti ECM necessari entro il 31/12/2023.

Invece, i professionisti in regola con la scadenza del triennio 2020-2022 possono già cominciare ad acquisire i crediti validi per il nuovo triennio, in quanto la suddetta proroga non fa slittare di un anno l’inizio del triennio 2023-2025.

Infine, lo stesso emendamento al decreto Milleproroghe prevede anche la possibilità di recuperare i crediti formativi dei trienni precedenti (2014-2016 e 2017-2019).

I Massofisioterapisti devono conseguire i crediti ECM ?

La Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC) con Delibera n. 1/2023 del 08/11/2023 ha disposto di:

  • estendere l’obbligo ECM, anche ai Massofisioterapisti di cui all’art. 5 del DM 9 agosto 2019 e ai Massofisioterapisti iscritti con riserva all’Elenco
  • ridurre l’obbligo formativo individuale per i Massofisioterapisti nella misura di 1/3 con riferimento al triennio 2023/2025, ovvero renderlo pari a 100 crediti ECM

Qual è l’obbligo formativo individuale per tutti i professionisti sanitari per il triennio 2023-2025 ?

La Delibera n. 2/2023 ha stabilito che l’obbligo formativo per il triennio 2023-2025 è pari a 150 crediti formativi. Si applicano le riduzioni dell’obbligo formativo già previste per i trienni precedenti dalle disposizioni relative al Dossier formativo; nella misura di 30 crediti ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150; nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120 .

E’ prevista la riduzione dell’obbligo formativo per i professionisti che hanno svolto attività professionale di emergenza per eventi alluvionali ?

La Delibera n. 3/2023 stabilisce la riduzione dell’obbligo formativo per i professionisti che hanno svolto la loro attività professionale nei territori dei Comuni coinvolti dall’emergenza dovuta agli eventi alluvionali, di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 . Per il triennio 2023/2025 la riduzione è pari a 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale a favore dei professionisti sanitari residenti nei territori dei Comuni indicati nell’allegato 1 dei suddetti provvedimenti. La riduzione sarà computata proporzionalmente ai giorni di attività lavorativa svolti su base annua durante il periodo dell’emergenza.

Sono previste nell’ambito della formazione continua dei professionisti specifiche tematiche di interesse normativo e scientifico di riferimento?

Per il triennio 2023 – 2025, sono tenuti in maggior rilievo i temi disciplinati dal DM 23 maggio 2022, n. 77, che definisce modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel SSN, nonché quelli presi in considerazione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riferimento alla “Missione 6 – Salute. La Delibera n. 5/2023 derivante ha individuato gli obiettivi formativi n.20 ; n.32 ; n.33 per far fronte a specifiche emergenze sanitarie correlate all’ acquisizione di nozioni tecnico-professionali, nozioni di processo, nozioni di sistema e stabilendo che costituiscono tematiche di interesse nazionale la sanità digitale, la formazione in infezioni ospedaliere, rientrando negli stessi obiettivi n. 20, n. 32 e n. 33; il Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale/PanFlu 2021-2023 – Aspetti scientifici, tecnico-operativi, giuridico-normativi e di gestione delle emergenze, rientrando nell’obiettivo n. 20.