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FAQ STP Società tra professionisti

Vi informiamo che, a seguito della legge 12 novembre 2011, n. 183, e del decreto 8 febbraio 2013, n. 34, è possibile richiedere l’iscrizione della società tra professionisti (STP) o della società multidisciplinare tra professionisti all’apposita sezione speciale dell’Albo
L’iscrizione di una STP può avvenire solo ed esclusivamente nella sezione speciale dell’Albo tenuto dall’Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società e quest’ultima deve essere necessariamente posta in Italia.
 
Per iscrivere una STP all’Albo è necessario:

– presentare una domanda, presso l’Ordine, corredata dei documenti richiesti nell’elenco e dei moduli (compilati) riportati di seguito;
– effettuare presso l’Ordine, al momento della presentazione della domanda, i versamenti per il contributo di iscrizione e per il contributo annuale. Depositare contestualmente al versamento n. 1 marca da bollo di € 16,00 da apporre sulla domanda.
 
La domanda e i versamenti possono essere effettuati personalmente oppure da un delegato (provvisto di delega scritta e fotocopia fronte/retro del proprio documento d’identità e di quello del delegante) presso la Segreteria dell’Ordine.
 
Le istanze prive della documentazione indicata non potranno essere accettate.
 
Il procedimento deve essere concluso entro il termine di 90 gg dalla presentazione della domanda. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 gg per l’acquisizione di informazioni o certificazioni.
 
Elenco documenti e moduli necessari per l’iscrizione:
 
1. domanda di iscrizione in bollo diretta al Consiglio Direttivo dell’Ordine nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale della società, in relazione all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo;
2. atto costitutivo e statuto della società in copia autentica e una copia conforme all’originale in formato digitale (nel caso di STP costituita nella forma della società semplice, dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l’amministrazione della società);
3. certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
4. certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso questo Ordine (dichiarazione sostitutiva);
5. attestazione del versamento di € 168,00 per tassa concessione governativa su c/c n. 8003 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara;
6. fotocopia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale del legale rappresentante;
7. modulo per il trattamento dei dati personali;
8. modello di autocertificazione per socio con finalità di investimento (qualora tale dichiarazione di parte non sia stata già resa in occasione della costituzione della STP).
 
Clausole statutarie obbligatorie

Si raccomanda di prestare massima attenzione alla previsione contenuta nell’articolo 10, comma 4, lettera b) della legge n. 183/2011 la quale prevede: “In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci”.
 
In particolare, in sede di redazione dello statuto di una società tra professionisti i colleghi devono verificare che il requisito della maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti sia indicato in ogni articolo o passaggio del testo statutario che riguarda le delibere dei soci e le maggioranze necessarie.
 
Nel caso lo statuto risultasse non conforme, la commissione d’albo sospenderà l’istruttoria relativa alla richiesta di iscrizione della STP e inviterà il rappresentante legale della società a depositare all’Ordine un nuovo statuto con le integrazioni del caso.