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Iscrizioni
La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi Albi o elenchi.
L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli Albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.
Ai sensi dell’art. 4 del DPR del 5 aprile 1950, n. 221, la domanda di iscrizione è fatta all’Ordine o al Collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza o vi esercita la propria attività professionale, il domicilio professionale, infatti, è equiparato alla residenza.
Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli Albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che comportano la perdita o la sospensione del diritto all’esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.
Per richiedere l’iscrizione è necessario collegarsi al sito della federazione al seguente LINK: https://iscrizioni.alboweb.net/ e seguire la procedura informatizzata.
Cambio recapito
Al fine di comunicare all’Ordine il cambio di residenza o domicilio, numero telefono (Abitazione – Ufficio – Cellulare), e-mail, il Professionista sanitario richiedente dovrà compilare e inviare all’Ordine tramite PEC il seguente Modulo Aggiornamento Recapito.
Cancellazione
Si ritiene opportuno ricordare a tutti gli iscritti che, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo ai fini dell’esercizio della professione, sia essa in regime di pubblico impiego che di libera professione che di volontariato, la cancellazione dall’Albo comporta l’impossibilità di svolgere, a qualunque titolo e in qualunque modalità, l’attività di ciascuna delle professioni appartenenti all’Ordine.
Può chiedere la cancellazione dall’Albo Professionale chi:
- non esercita l’attività professionale (né in qualità di volontario, né di dipendente, né di libero professionista);
- è in regola con i pagamenti della quota di iscrizione. In ogni caso LA CANCELLAZIONE NON ESTINGUE DEBITI PREGRESSI.
Per la cancellazione dall’Albo è necessario inviare il modulo scaricabile al seguente link tramite PEC o raccomandata A/R, entro e non oltre il termine del 30 Novembre dell’anno in corso.
Ricevuta la comunicazione, il Consiglio Direttivo delibererà la cancellazione e successivamente informerà l’interessato; è fatto salvo il diritto dell’Ordine al recupero delle somme relative alle quote pregresse eventualmente non pagate.
Si precisa che una volta che sia intervenuta la cancellazione, per iscriversi nuovamente, si dovrà presentare la domanda d’iscrizione e si dovranno pagare sia la tassa governativa che la quota annuale dell’Ordine.
La domanda non deve contenere cancellazioni o abrasioni.
Richiesta patrocinio evento formativo
Il partrocinio dell’Ordine dei TSRM e PSTRP delle provincie di Venezia e Padova può essere richiesto sia per eventi formativo-scientifici sia per eventi attinenti la sfera culturale-professionale e sociale.
La richiesta di patrocinio può essere effettuata tramite il modulo “Richiesta di patrocinio evento formativo”, scaricabile in basso, e dovrà essere inviata all’indirizzo mail o PEC dell’Ordine almeno 30 giorni prima della data in cui si terrà l’evento. La richiesta verrà successivamente valutato dal Direttivo. L’esito della valutazione sarà comunicato all’indirizzo mail del richiedente in tempo utile.
Trasferimento
Per trasferirsi all’Ordine dei TSRM e PSTRP delle provincie di Venezia e Padova pregasi di scaricare e compilare il seguente “Modulo Richiesta di Trasferimento” ed inviarlo all’Ordine via PEC o Raccomandata A/R.
La Segreteria provvederà a richiedere il nulla osta all’Ordine di appartenenza e a procedere con l’iscrizione.
Si ricorda che la domanda di trasferimento va fatta all’Ordine o al Collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza o vi esercita la propria attività professionale.
Esonero - Esenzione crediti ECM
1 Esoneri
I professionisti sanitari che frequentano, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza e durante l’esercizio dell’attività professionale, sono esonerati dall’obbligo formativo ECM. L’esonero riguarda l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia la durata superiore a 15 giorni per ciascun mese. (Ad esempio un corso di formazione della durata di un mese e 10 giorni dà diritto all’esonero di 4 crediti ECM).
Sono considerati corsi di formazione post-base:
corso di specializzazione universitaria, dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del gennaio 2000;
corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
formazione complementare (es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n.270 Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale);
corsi di formazione e aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’AIDS” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n.135, pubblicata nella G.U. n.132 dell’8 giugno 1990 per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza);
Sono altresì esonerati i professionisti sanitari domiciliati o che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali in virtù dell’Accordo Stato – Regioni del19 Aprile 2012 e della decisione della Commissione nazionale per la formazione continua del 20 giugno 2013 e limitatamente al periodo definito con determina della stessa Commissione. “Determina della CNFC del 20 giugno 2012 per gli eventi sismici che hanno colpito la regione Emilia – Romagna”.
2. Esenzioni
Sono esentati dall’obbligo formativo ECM, nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell’attività professionale sia superiore a 15 giorni, i professionisti sanitari che sospendono l’esercizio della propria attività professionale a seguito di:
a. congedo maternità obbligatoria: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;
b. congedo parentale: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;
c. adozione e affidamento preadottivo: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;
d. adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;
e. congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;
f. aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
g. permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
h. assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
i. richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.: Art.14 R.D. Legge 10/8/1928, n.2034 e artt.36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni;
j. aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore generale e direttore amministrativo: Art.3 bis, comma 11 D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;
k. aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;
l. aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza.
I periodi di esonero e di esenzione sono cumulabili ma non sovrapponibili nell’ambito del triennio.
La Commissione nazionale per la formazione continua si riserva di valutare eventuali posizioni non previste nei punti indicati del presente paragrafo.
Segnalazione di sospetta attività abusiva
Nel caso si dovesse rilevare un abuso di professione il cittadino può segnalare tale irregolarità compilando l’apposito modulo. La documentazione va inviata all’Ordine tramite PEC o Raccomandata A/R. Successivamente a tale segnalazione l’Ordine effettuerà tutti i controlli del caso.
Rilascio certificato di iscrizione all'Albo
La seguente procedura di richiesta del certificato di iscrizione è in vigore dal 01/08/2024.
Si riportano di seguito le indicazioni relative all’emissione dei certificati di iscrizione all’Ordine, precisando che, con l’entrata in vigore della normativa in materia di decertificazione di cui all’art.15, comma 1, della legge 183/2011, i certificati di iscrizione non possono essere utilizzati dai richiedenti nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, ma possono essere prodotti solo ai soggetti privati.
L’Ordine non può rilasciare certificazioni in lingua diversa da quella Italiana e la traduzione è quindi a carico del singolo iscritto.
I cittadini che hanno conseguito un titolo professionale dell’area sanitaria in Italia, e che intendono esercitare la propria professione in un altro Paese devono consultare il sito del Ministero della Salute al seguente link.
Per il rilascio del certificato di iscrizione:
- l’iscritto presenta formale richiesta attraverso sistema di posta elettronica certificata PEC oppure attraverso mail con allegata copia documento di identità, inviando il modulo allegato alla presente con apposta marca da bollo del valore di 16,00 euro (ai sensi dell’art. 3, comma 1 della tariffa – parte prima all. A al DPR 642/72). I certificati potranno essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo solo per i casi elencati nel DPR 642/72, Tabella Allegato B e previsti da altre norme speciali. L’iscritto richiedente il certificato, in questo caso, ha l’obbligo di citare l’uso e la norma che esenta dall’imposta di bollo che deve essere citata obbligatoriamente sul certificato rilasciato;
- l’Ordine, dopo aver valutato la regolare iscrizione del professionista e avvenuti pagamenti, provvede all’invio telematico del certificato di iscrizione (sottoscritto con firma digitale). Il certificato di iscrizione può essere utilizzato, se viene rispettato quanto previsto dalla normativa vigente e, quindi, apponendo la marca da bollo da € 16,00 nei casi previsti sopra indicati;
- il richiedente vi appone la marca da bollo da 16 euro (o valore vigente) che potrà acquistare presso i tabaccai/ricevitorie abilitati, inviando scansione con la prova del pagamento dei diritti all’Ordine mezzo PEC.
